Regolamento della Commissione Tassazione Notule
Regolamento interno per l'emissione dei pareri del consiglio dell'ordine sulle parcelle professionali e norme esplicative
DELLA COMPETENZA
ART.1
COMPETENZA GENERALE
Il rilascio dei pareri sulle controversie professionali e la
liquidazione degli onorari e delle spese agli architetti iscritti
all'Albo sono di competenza del Consiglio dell'Ordine, a norma
dei nn. 3 e 4 dell'art. 5 della Legge 24.6.1923, n. 1395; sono di
esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine
nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 13 Legge 2.3.1949, n.
143 e art. 5 D.M. 21.8.1958, e nei casi di applicazione dell'art. 1
ultimo comma Circ. Min. LL.PP. 1.12.1969, n. 6679.
ART.2
COMPETENZA TERRITORIALE
Il Consiglio dell'Ordine ha competenza sulle prestazioni degli
iscritti al proprio Albo, anche se svolte fuori dalla circoscrizione
di competenza.
Se la parcella riguarda prestazioni di più architetti riuniti in
gruppo anche appartenenti ad Ordini diversi, la richiesta di
parere deve essere rivolta all'Ordine di appartenenza del
capogruppo o, in sua mancanza, a quello del componente
all'uopo espressamente delegato dagli altri professionisti,
unitamente alla loro rinunzia alla richiesta di parere per il
medesimo incarico ai propri Ordini di appartenenza e di
accettazione delle deliberazioni dell'Ordine chiamato ad
esprimere parere.
L'Ordine dovrà darne comunicazione agli Ordini interessati in via
preventiva.
Se gli architetti sono riuniti in collegio si potrà richiedere il
parere all'Ordine di appartenenza di uno dei componenti previo
acquisire il nulla osta degli Ordini di appartenenza degli altri
architetti unitamente alla loro rinuncia alla richiesta di parere
per il medesimo incarico ai propri Ordini di appartenenza e di
accettazione delle deliberazioni dell'Ordine chiamato ad
esprimere parere.
ART.3 (Commissione Paritetica)
COLLABORAZIONE CON PROFESSIONISTI APPARTENENTI AD
ALTRA CATEGORIA PROFESSIONALE
Nel caso di prestazioni effettuate con professionisti tutelati dalla
Legge 143 del 2.3.1949, il parere dovrà essere rilasciato da
ciascun Ordine di appartenenza dei professionisti.
Anche in tal caso i rispettivi Ordini potranno consultarsi
preventivamente con la finalità di emettere parere unanime, in
caso di disaccordo sul parere l'Ordine degli Architetti di Lucca
riterrà valido il proprio parere a cui l'iscritto si dovrà attenere.
ART.4
COMMISSIONE CONSULTIVA
Il Consiglio anche ai sensi dell'art. 42 del R.D. 23.10.1925, N.
2537, si può avvalere del parere consultivo di una apposita
Commissione, da esso stesso nominata.
ART.5
NOMINA DELLA COMMISSIONE
I Commissari sono nominati dal Consiglio dell'Ordine fra gli
iscritti all'Albo da almeno cinque anni. Nella composizione della
Commissione si avrà cura che sia rappresentata la più larga
parte dei settori in cui di esplica l'attività professionale.
ART.6
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA
La Commissione è composta da sette Commissari.
Il Presidente della Commissione può essere nominato dal
Consiglio dell'Ordine oppure, su delega del Consiglio, dalla
Commissione stessa.
All'inizio di ogni seduta la Commissione nomina un Segretario il
quale redige il verbale della stessa.
Il Presidente nomina, qualora non sia stato preventivamente
designato dal Consiglio, il Vice Presidente che sostituisce il
Presidente in caso di sua assenza.
ART.7
DECADENZA DELLA COMMISSIONE E DEI COMPONENTI
La Commissione opera per la durata del Consiglio che l'ha
nominata e rimane in carica a tutti gli effetti sino
all'insediamento della Commissione nominata dal nuovo
Consiglio. I Componenti della Commissione possono essere
riconfermati.
Per assenza prolungata (tre assenze consecutive non
giustificate) il componente della Commissione viene considerato
dimissionario e, su segnalazione del Presidente della
Commissione Parcelle, viene sostituito dal Consiglio dell'Ordine
con le modalità di cui all'art. 5.
ART.8
SEGRETO D'UFFICIO E PROFESSIONALE
I Commissari con ottenuti al rispetto del segreto d'ufficio e di
quello professionale, ogni violazione costituisce mancanza
deontologica.
ART.9
INCOMPATIBILITÀ'
Il Commissario che richiede il parere sopra una propria parcella
si dovrà allontanare dalla seduta; ciò deve risultare dal verbale.
Analogo comportamento dovrà essere tenuto dal membro che
ha lo studio associato o un rapporto di lavoro continuativo, o di
parentela, con il Professionista di cui si sta esaminando la
parcella.
ART.10
VALIDITÀ' DELLE SEDUTE
Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di
almeno quattro componenti.
Il professionista interessato può partecipare alla sola fase
istruttoria della propria parcella, e potrà prendere parola a
richiesta del Presidente della Commissione. Le sue dichiarazioni
saranno rese nel verbale della Commissione Parcelle.
In caso di assenza del Presidente le sue funzioni vengono
assunte dal Vice Presidente.
Le delibere sono prese a maggioranza, nel caso di parità il voto
di chi presiede vale doppio.
CAPO 2°
DELLE RICHIESTE E DEI PARERI
ART.11
COMPITI DELLA COMMISSIONE
La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) determina i provvedimenti atti a facilitare la procedura dei
lavori ai quali essa è preposta;
b) esamina se le parcelle professionali sono redatte in
conformità alla tariffa vigente ed alla eventuale convenzione e
verifica i rapporti instaurati con la Committenza, la rispondenza
degli elaborati prodotti all'incarico conferito e la pertinenza ed
idoneità degli elaborati stessi, emettendo il suo motivato parere
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni degli interessati e
dei documenti presentati;
c) redige gli schemi dei pareri che il Consiglio dell'Ordine
rilascerà in merito alle competenze professionali;
d) può stabilire contatti con le parti interessate, dandone sempre
comunicazione al Professionista, allo scopo di meglio chiarire lo
svolgimento dei rapporti, ovvero contatta il Professionista che
abbia richiesto di essere sentito dalla Commissione;
e) propone al Consiglio le opportune iniziative, suggerite da
situazioni e rilievi emersi durante l'assolvimento dei propri
compiti, in merito ai problemi connessi con l'attività
professionale ed alle norme tecniche e deontologiche;
f) assolve ad altri incarichi indicati dal Consiglio che abbiano
attinenza ai compiti ai quali è preposta;
g) segnala al Consiglio le problematiche che richiedano la ricerca
di una comune interpretazione in sede di Federazione;
h) rilascia agli iscritti informazioni sulla corretta interpretazione
ed applicabilità della Tariffa professionale, anche in relazione a
disciplinari di incarico.
Degli argomenti trattati dovrà essere redatto apposito verbale.
Tali "informazioni tariffarie" andranno sempre verificate in sede
della liquidazione della parcella.
La proposta di liquidazione della parcella è fatta dalla
Commissione in base alla tariffa vigente ed alla eventuale
convenzione di incarico, là dove questa non sia contrastante con
la citata Tariffa professionale e i suoi successivi adeguamenti ed
integrazioni, e inoltre sulla base di tutte le delibere
interpretative emesse dal Consiglio dell'Ordine. La Commissione
segnalerà inoltre al Consiglio dell'Ordine eventuali infrazioni di
carattere deontologico che il Professionista avesse commesso
nell'espletamento dell'incarico.
ART.12
TENUTA DEI VERBALI
Dai verbali delle sedute della Commissione, redatti dal
Segretario e firmati dal Presidente, dovranno risultare i pareri e
le motivazioni che hanno portato all'espressione degli stessi, in
particolare dovranno risultare: tipo e modalità dell'incarico,
esame degli elaborati, prestazioni effettivamente svolte,
ammontare dei compensi e importo della tassazione.
ART.13
PARERI
I pareri sulle liquidazioni delle parcelle possono essere richiesti
dagli iscritti all'Albo o dai loro committenti. Il Consiglio
dell'Ordine, sentita la Commissione di cui al precedente art. 4
esprime:
a) consulenza verbale
Previa appuntamento da prendersi tramite la segreteria, è
possibile, a seguito di un incontro con la Commissione,
rilasciare pareri in merito alla compilazione e redazione di un
notula, sulla base delle dichiarazioni del professionista e della
documentazione che si renderà necessaria per chiarire i vari
aspetti della prestazione svolta o da svolgere.
b) parere preventivo
Il parere preventivo viene rilasciato allo scopo di definire, in via
preventiva, le competenze professionali.
La prestazione viene individuata sulla base di un documento di
intenti o del disciplinare d'incarico in cui siano dettagliatamente
indicate le prestazioni professionali svolte o da svolgere. Detto
documento o disciplinare sarà parte integrante del parere
rilasciato;
c) parere sulla liquidazione
Parere sulla liquidazione finale dell'onorario richiesto rispetto
alla effettiva prestazione professionale svolta. Il parere sulla
liquidazione finale viene rilasciato in base ad un esame della
documentazione prodotta dal richiedente e dopo la verifica della
rispondenza tra le prestazioni ed oneri esposti in parcella e
quelle effettivamente svolte e sostenute.
ART.14
RICHIESTA DI PARERE DA PARTE DELLA COMMITTENZA
Quando il parere su parcella è richiesto dalla Committenza
pubblica o privata, è obbligatorio da parte della Commissione
sentire il Professionista interessato richiedendo anche la
dichiarazione sulla non incompatibilità all'espletamento
dell'incarico.
ART.15
DOCUMENTI RICHIESTI AL PROFESSIONISTA
Il professionista che richiede il parere all'Ordine deve presentare
domanda su modello predisposto dall'Ordine stesso (All. A) con i
seguenti allegati:
Per parere preventivo:
1) preventivo di parcella debitamente firmata e redatta dal
Professionista su carta intestata (3 copie);
2) relazione sull'incarico o documenti d'intenti o, in mancanza,
dichiarazione sostitutiva (2 copie);
3) eventuale delibera d'incarico o convenzione (2 copie);
4) se trattasi di professionisti dipendenti, ai sensi dell'art. 62 del
R.D. 23.10.1925, n. 2537, la espressa autorizzazione prescritta.
Per parere sulla liquidazione:
1) parcella redatta dal Professionista su carta intestata, con esclusione iva
e contributo inarcassa (3 copie) (aggiungere marca da bollo su una copia in
caso di contenzioso);
2) delibera o lettera d'incarico o, in mancanza, dichiarazione
sostitutiva (2 copie);
3) relazione, datata e firmata, relativa allo svolgimento
dell'incarico ed ai rapporti con il committente (se in epoca
anteriore è stata presentata all'Ordine una pratica riguardante la
stessa opera, precisarlo nella relazione ed allegare la precedente
notula vistata) (2 copie);
4) tutti gli elaborati di progetto firmati dal professionista,
eventuale corrispondenza e altra documentazione utile al
chiarimento ed alla caratterizzazione delle prestazioni
effettuate;
5) elenco dettagliato degli elaborati e della documentazione che
viene presentata (2 copie);
6) una dichiarazione che gli elaborati di progetto allegati
corrispondono a quelli documentati alla Committenza ed agli
Enti preposti per le varie approvazioni o usati durante
l'espletamento dell'incarico;
7) se trattasi di professionisti dipendenti, ai sensi dell'art. 62 del
R.D. 23.10.1925, n. 2537, la espressa autorizzazione prescritta.
ART.16
DOCUMENTI DA ESIBIRE DAL COMMITTENTE
Il Committente che richiede il parere sulla liquidazione della
parcella di un Professionista, deve presentare alla Segreteria
dell'Ordine, insieme alla domanda da redigere su modello
fornito dalla Segreteria stessa ed inviata per conoscenza al
professionista interessato (All. B), i seguenti allegati in duplice
copia:
1) lettera d'incarico, quando vi sia;
2) corrispondenza tra Committente e Professionista;
3) relazione cronologica sull'oggetto e sullo svolgimento
dell'incarico con tutte le notizie atte a far identificare e valutare
le prestazioni svolte dal Professionista;
4) eventuale parcella presentata dal Professionista al
Committente (3 copie);
5) tutti gli elaborati grafici, contabili e scritti prodotti dal
Professionista e quant'altro possa essere necessario a formulare
il parere richiesto;
6) elenco dettagliato in duplice copia della documentazione
presentata.
CAPO 3°
DELLA PROCEDURA
ART.17
CONVOCAZIONE DELLE PARTI
Il richiedente può essere ascoltato su sua richiesta o convocato
d'ufficio.
ART.18
DOMANDE DI PARERE
Le domande di parere corredate da tutti gli allegati prescritti
(artt. 15 e 16) dovranno essere presentate alla Segreteria
dell'Ordine.
Non saranno accettate domande prive degli elaborati richiesti.
ART.19
ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA
La Segreteria dell'Ordine rubricherà la pratica protocollandola
dopo aver constatato la regolarità della domanda e la presenza
degli allegati prescritti che saranno regolarmente timbrati e
firmati da Presidente dell'Ordine all'atto della restituzione.
Il controllo della documentazione relativa alla parcella dovrà
essere eseguito da un addetto alla Segreteria il quale potrà
coadiuvare il Presidente della Commissione nel disbrigo della
parte burocratica (stesura atti, convocazioni, etc.) e che non
potrà mai assistere alle sedute della Commissione.
Il Professionista che non risulti in regola con i versamenti
annuali dovuti all'Ordine, sarà segnalato al Consiglio per i
provvedimenti previsti dalla Legge.
ART.20
ISTRUZIONE DELLA PRATICA
La Commissione, ricevute e rubricate le pratiche inizia l'esame
sollecitamente secondo l'ordine di presentazione delle domande.
Il Presidente della Commissione può designare un relatore il
quale istruirà la pratica relazionando nella seduta che sarà
fissata dal Presidente della Commissione.
Nel caso necessitino eventuali ulteriori chiarimenti, questi
verranno richiesti direttamente agli interessati.
Le parcelle presentate per la liquidazione e sospese in corso di
istruttoria, per richiesta di integrazioni, in mancanza di riscontro
da parte del Professionista per oltre due mesi dalla richiesta,
vengono archiviate.
ART.21
PARERE DELLA COMMISSIONE
La Commissione, udito l'eventuale relatore, esprime il proprio
parere consultivo in base all'esame della documentazione
acquisita, segnalando al Consiglio dell'Ordine qualsiasi
mancanza deontologica emersa.
Il parere della Commissione dovrà risultare a verbale firmato dal
Segretario e controfirmato dal Presidente della Commissione.
ART.22
DISPOSITIVO DI PARERE
Il Consiglio dell'Ordine, esaminato il parere della Commissione
consultiva, delibera in proposito sollecitamente, salvo
interruzione dei termini.
A richiesta dell'interessato il Consiglio rilascia il dispositivo di
parere.
Il parere dovrà essere ritirato entro 10 giorni dalla
comunicazione al richiedente.
ART.23
DOCUMENTAZIONE PER L'ARCHIVIO
La parcella convalidata ed almeno una copia di essa saranno
restituite all'interessato unitamente alla documentazione
presentata.
L'Ordine Professionale tratterrà per l'archivio:
a) domanda di parere;
b) copia della parcella;
c) copia della relazione;
d) elenco della documentazione presentata;
e) copia delle eventuali delibere o lettere d'incarico;
f) dichiarazione di cui al punto 6 art. 15 del presente
Regolamento;
g) copia dell'autorizzazione a svolgere la libera professione nel
caso di professionista dipendente.
ART.24
DIRITTI PER IL RILASCIO DEI PARERI
I diritti sono fissati dal Consiglio dell'Ordine per i pareri di
congruità e verranno calcolati sull'importo totale delle parcelle al
netto degli oneri fiscali e previdenziali; "tali diritti", fissati nella
misura del 2%, saranno versati al ritiro del dispositivo.
Quando l'onere della tassazione è per Legge interamente a
carico del Professionista l'aliquota percentuale viene ridotta
all'1%. E' previsto comunque un contributo minimo di Lire
100.000; tale importo vale anche per il rilascio dei pareri
preventivi e della consulenza verbale (intendendosi quale
acconto all'eventuale tassazione della notula).
ALLEGATO A
Richiesta dell'Architetto (su carta legale)
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della
Provincia di Lucca
Il sottoscritto .................. con domicilio in ................... cap .......
Via .............. Tel ....... Codice Fiscale ..........Partita I.V.A.
................. iscritto presso Codesto Ordine Professionale al n.
..............
DICHIARA
che all'atto dell'assunzione e dell'espletamento dell'incarico non
si trovava in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 62 del
R.D. 23.10.1925, n. 2537 e delle altre disposizioni vigenti
nonché delle norme deontologiche,
CHIEDE
che gli venga rilasciato parere in merito alla liquidazione degli
onorari e delle spese riguardanti
...................................................................................................
...............................
nel Comune di ................................. alla Via ...................... n.
.......
Allega alla presente:
...................................................................................................
...............................
Data
Firma
ALLEGATO B
Richiesta del Committente (su carta legale)
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della
Provincia di Lucca
Il sottoscritto ........................................ con domicilio in
.............................. cap ................ Via ................................. n.
....... Tel. .................. Partita I.V.A. .....................................
CHIEDE che gli venga rilasciato parere in merito alla liquidazione
degli onorari e delle spese spettanti a
...................................................................................................
...............................
con domicilio in ............................................ cap ........ alla Via
.............................. n. ......
iscritto presso Codesto Ordine Professionale al n. ........... e
riguardanti
...................................................................................................
...............................
nel Comune di ............................... alla Via
......................................................................
Allega alla presente:
...................................................................................................
...............................
Data
Firma
