PEC Posta elettronica certifica
La Legge 2/2009 sancisce che la PEC è obbligatoria per tutti gli iscritti ad un Albo professionale. L’obbligo è stato rafforzato in seguito con il D.L. 6 del 16 luglio 2020 che introduce anche delle sanzioni importanti per chi non rispetta l’obbligo di possedere la PEC.
Tutte le norme di riferimento che sanciscono l’obbligo per i professionisti di avere la casella PEC sono la Legge 2/2009, il D.L. n. 185/2008, il D.L. n. 179/2012 e il D.L. 76/2020.
Tutti gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti agli albi sono pubblicati ai sensi della normativa vigente sul sito https://www.inipec.gov.it INIPEC è l’indice Nazionale degli indirizzi PEC istituito con Decreto legge n. 179/2012.
Oltre alla normativa vigente, per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori iscritti all’albo, è un obbligo previsto dal Codice Deontologico dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Il domicilio digitale per gli architetti è un obbligo legale che richiede la comunicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'Ordine professionale.
1. E' stato introdotto dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e dal D.L. n. 76/2020 che stabilisce che i professionisti iscritti all'albo devono comunicare il domicilio digitale.
2. La PEC sostituisce il domicilio fiscale e viene utilizzata per inviare tutte le comunicazione ufficiali, è a tutti gli effetti una Notifica.
3. Il domicilio digitale è automaticamente comunicato dall'Ordine di appartenenza all'INIPEC Indice Nazionale degli indirizzi di PEC