Trasmettiamo alcune comunicazioni ricevute dal Consulente fiscale dell'Ordine sulle misure fiscali adottate dal Governo per l'emergenza Covid-19.

Bonus fiscale: sono a informare che il decreto del 8 aprile 23/2020, ha esteso il beneficio anche alle mascherine MP2/3 e altri prodotti (guanti, caschi, gel ecc..), ma il meccanismo di fruizione non è ancora stato disciplinato. Bonus fiscale  scarica il pdf   Credito d'imposta per la sanificazione scarica il pdf

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Il Decreto liquidità approvato l'8 aprile prevede tre misure diverse di finanziamento.

  1. finanziamento fino ad Euro 25.000,00 garantito al 100% dal Fondo di Garanzia. L'importo finanziabile non può essere superiore al 25% dei ricavi derivanti dall'ultimo bilancio approvato (nel caso dei forfettari l'importo massimo finanziabile ammonta ad Euro 16.250,00);
  2. finanziamento da Euro 25.000, ad Euro 800.000,00 fino a 3.100.000,00 di ricavi con garanzia del Fondo del 90%;
  3. finanziamenti di importo superiore: intervento della società Sace.

    Con riferimento ai prestiti di cui ai punti 1 e 2 è previsto un preammortamento (non si rimborsa capitale e si pagano solo interessi) di  24 mesi e un periodo di ammortamento di 4 anni successivi ai due anni di preammortamento (tasso interesse attorno 1,2% ). 

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Sabato 18 aprile la Regione Toscana ha emanato l’ordinanza numero 38 con la quale ha stabilito le seguenti misure di contenimento e di contrasto alla diffusione COVID-19 presso i luoghi di lavoro.

Tutte le aziende e/o lavoratori autonomi sono obbligati ad attenersi  a tali disposizioni  per tutti gli ambienti di lavoro.  Si raccomanda pertanto di prendere visione nonché di osservare tali misure, operative sia per le attività che sono già aperte che per tutte le altre, costrette alla chiusura per l’emergenza da Covid 19, in vista delle prossime riaperture. Sono esclusi dalla normativa gli ambienti di lavoro sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 a cui si rinvia.

- Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro

  1. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina.
  2. La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri.
  3. In riferimento al punto 2 è comunque obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati se ci si trova:
    1. in spazi chiusi in presenza di più persone;
    2. in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale;
  4. In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente;
  5. Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone.
  6. Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche.
  7. Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria. La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.
  8. Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali.
  9. Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E' necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
  10. Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.

    I datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere, impiegando la scheda tipo in allegato (ne è stata prevista una per gli esercizi commerciali ed una per tutte le altre attività), un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.
    L’adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell’attività; il protocollo anti-contagio per le attività attualmente aperte è trasmesso alla Regione Toscana, all’indirizzo e-mail protocolloanticontagio@regione.toscana.it entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.  I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l’adozione da parte dei datori di lavoro delle procedure di sicurezza anti-contagio, in conformità alle disposizioni di legge. Il protocollo anti-contagio dovrà essere sempre reso disponibile presso l’attività per i controlli previsti dalla legge.
Blocco sconosciuto