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Collaudo statico L. 1086/1971 _art. 67 del DPR 380/2001

Dispone l'art. 7 della legge 1086/1971 che tutte le opere in cemento armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica che assolvono una funzione statica devono essere sottoposte a collaudo. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

La nomina del collaudatore spetta committente.

Quando peraltro non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere all'Ordine provinciale degli Ingegneri o degli Architetti la designazione di una terna di nominativi fra i quali andrà a scegliere il collaudatore.

Per aggiornare la lista disponibile presso l'Ordine degli Architetti di Lucca i professionisti interessati in possesso dei requisiti possono inviare la propria manifestazione di interesse alla segreteria dell'Ordine compilando il modulo allegato e disponibile sul sito dell'Ordine nella sezione Modulistica.

Normativa di riferimento:
- Legge 1086 del 1971
- DPR 380/2001
- Norme tecniche contenute nel D.M. 17 gennaio 2018 e circolare applicativa

Allegati

Ultimo aggiornamento

18-02-2025 15:02